CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 13 GENNAIO 2022, N. 927 – PRES. DE CHIARA, REL. SCARPA
Opposizione a decreto ingiuntivo promossa erroneamente con atto di citazione:
- non opera mutamento del rito
- non si applica art. 4, D.Lgs.- 150/2011
- si applica l’art. 3, L. 742/1969
Natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo:
- fase ulteriore (eventuale) del procedimento iniziato con il ricordo per d.i.
PRINCIPIO DI DIRITTO: “Allorché l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 – producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c.”
Nel caso in cui l’opposizione al decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta a rito speciale, sia per errore proposta per citazione anziché per ricorso, non scatta la disciplina di mutazione del rito.
Nella stessa pronuncia, la Corte di Cassazione afferma, sula scorta della costante giurisprudenza di legittimità in materia, che l’art. 3, L. n. 742/1969 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) è applicabile alle controversie in materia di locazione ai sensi dell’art 447-bis c.p.c.
Gli Ermellini si soffermano anche sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, negando che esso dia vita ad un giudizio di impugnazione e assumono “stabilzzato” in giurisprudenza quanto affermato dalle SS.UU. in data 07/07/1993 con sentenza n. 7448: “l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è un’actio nullitatis o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.
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