Entro il 2022, al fine di rafforzare la proprietà industriale a livello europeo e calmierare i relativi costi per le imprese (soprattutto per le PMI), entrerà in vigore il Protocollo di applicazione provvisoria dell’accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).Tale fase è propedeutica all’attuazione del “Brevetto Europeo con effetto unitario”, che verrà rilasciato dall’EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti, con sede a Monaco di Baviera) e che permetterà al titolare del brevetto di ottenere, attraverso il pagamento di un’unica tassa di rinnovo, la protezione brevettuale nei 25 Paesi dell’UE aderenti all’inziativa. Durante il periodo transitorio (sunrise period di tre mesi), prima che l’attività del Tribunale Unificato Brevetti abbia inizio (e poi per i successivi 7 anni, prolungabile di ulteriori 7 anni), il nuovo Tribunale non avrà giurisdizione esclusiva, ma concorrente con i singoli Tribunali nazionali, a condizione che i brevetti non siano già oggetto di procedimenti instaurati presso il Tribunale Unificato. Decorso il periodo transitorio, il Tribunale Unificato conserverà giurisdizione esclusiva non solo per tutte le controversie in materia di validità e contraffazione dei nuovi brevetti europei ad Effetto unitario, ma anche per tutti i brevetti europei “classici” (insieme di brevetti nazionali). Dal suo rilascio, ogni brevetto europeo ad effetto unitario spiegherà automaticamente i suoi effetti nei confronti di tutti gli Stati membri che avranno ratificato l’Accordo, senza alcuna necessità di ulteriore convalida nei singoli Paesi, ciò comporterà un considerevole risparmio di tempi e costi. Parimenti, le decisioni del Tribunale Unificato avranno effetto in tutti gli Stati contraenti. Per le piccole imprese, le tariffe relative ai procedimenti davanti al Tribunale Unificato saranno ridotte del 40%. I giudizi, che termineranno entro un anno dall’instaurazione del procedimento con una sentenza di merito (di primo grado), saranno improntati alle regole di procedura del sistema tedesco e saranno molto diverse da quelle che vigono nel sistema italiano.
Beni destinati all’esercizio dell’impresa di un coniuge 
Condominio: Superbonus
Diritto delle successioni – Caso pratico
Condominio – Spese condominiali attribuibili al conduttore
Il contratto di locazione ad uso abitativo è disciplinato sia dal codice civile (artt. 1571 ss.) che dalla legge sulle locazioni degli immobili urbani (Legge 392/78).
Le disposizioni legislative disciplinano l’attribuzione delle spese relative all’unità immobiliare locata, mentre non si soffermano sulla speciale categoria delle spese condominiali, che tuttavia dovrebbero essere puntualmente regolate nel contratto di locazione, al fine di evitare spiacevoli e dispendiosi procedimenti giudiziali tra locatore e conduttore, in caso di contestazioni.
In estrema sintesi, restano a carico dell’inquilino tutte quelle spese relative alla gestione degli spazi condivisi, definite altresì come costi ordinari, salvo accordi diversi in fase di firma del contratto di locazione.
Per prevenire eventuali conflitti tra locatore e conduttore (fine antiprocessuale), nonché al fine di evitare che l’unità immobiliare locata rimanga bloccata nelle spire di eventuali giudizi pendenti tra le parti e non possa continuare ad apportare al locatore il rendimento per il quale era stata acquistata (R.O.I. – Return On Investment), nonché al fine di poterla smobilizzare in tempi congrui, in sede di stipula del contratto di locazione dovranno essere elaborate in dettaglio tutte le clausole relative alla suddivisione delle spese tra locatore e conduttore, nonché tutte le clausole che disciplinano il rapporto contrattuale, adattando il contenuto del contratto ad ogni singola fattispecie, alla stregua di un abito sartoriale su misura, evitando di affidarsi a moduli e fac simili standardizzati che, come tali, non possono tenere conto delle peculiarità dell’unità immobiliare da concedere in locazione, dell’edificio di cui la stessa unità immobiliare fa parte e delle circostanze che attengono alla persona del conduttore (da scegliere in seguito ad accurate indagini sul merito creditizio di quest’ultimo e sui garanti del medesimo).
Con riguardo alle spese condominiali, l’unica persona responsabile nei confronti del condominio resta, comunque, sempre il proprietario, perseguibile legalmente in caso di mancato pagamento dell’affittuario.
Spese condominiali:
- A) Sono a carico dell’inquilino:
spese relative alla pulizia delle parti e dei beni comuni,
spese relative all’ordinaria manutenzione dell’ascensore;
spese dell’energia elettrica, dell’acqua;
spese del riscaldamento (centralizzato);
spese del condizionamento dell’aria (centralizzato);
spese relative allo spurgo delle colonne condominiali e dei pozzetti condominiali;
spese di fornitura di altri servizi comuni (ad es giardinaggio; manutenzione ordinaria impianti condominiali; gestione sale condominiali);
spese relative al servizio di portineria, nella misura del 90%.
- B) sono a carico del locatore:
tutte le spese di straordinaria manutenzione dell’edificio, comprese quelle di straordinaria manutenzione dell’ascensore;
le spese relative al compenso dell’amministratore di condominio. (La Cassazione ha stabilito che il compenso dell’amministratore non rientra per funzione, tra gli oneri accessori che la normativa locatizia pone a carico del conduttore, la cui elencazione viene considerata tassativa. Quindi, il relativo pagamento spetta al proprietario dell’immobile locato).
Per semplificare l’opera degli interpreti e arginare l’ampio contenzioso formatosi negli anni, sono state emanate delle specifiche tabelle che hanno regolamentato nello specifico chi, tra conduttore e locatore, debba farsi carico di una certa spesa.
La tabella maggiormente utilizzata negli ultimi anni è quella registrata il 30 aprile 2014 e concordata tra Confedilizia e SUNIA-SICET-UNIAT. Più di recente, ad essa si è affiancata la tabella di ripartizione degli oneri allegata al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017 che ne ricalca sostanzialmente il contenuto.