Skip to content

Societario

Natura giuridica della fusione per incorporazione tra società: natura estintivo-successoria (vengono allineati quindi gli istituti di fusione e scissione sul piano estintivo-traslativo), secondo la nuova pronuncia delle Sezioni Unite, che si contrappone al precedente orientamento giurisprudenziale in materia, in base al quale  la fusione per incorporazione veniva considerata un’operazione avente natura modificativa, in particolare la precedente giurisprudenza identificava la fusione in una particolare fattispecie di modificazione dell’atto costitutivo.

Le Sezioni Unite, con la sentenza del 30/07/2021, confermano l’effetto estintivo-traslativo della fusione per incorporazione, che realizzerebbe una successione a titolo universale corrispondente ad una successione mortis causa e produrrebbe effetti tra loro indipendenti, tra i quali l’impossibilità per la società incorporata di iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore.

La Cassazione, ad ulteriore sostegno della tesi estintivo-successoria si ricollega alla normativa comunitaria, e precisamente alla Dir. 2017/1132/UE, artt. 89, 90, 105 e 109, che definiscono “fusione per incorporazione” le operazioni con cui una o più società, mediante lo scioglimento senza liquidazione, trasferiscono all’altra l’intero patrimonio (art. 89), trasferiscono a una società che esse costituiscono l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società (art. 90), dispongono che “la società incorporata si estingue” (art. 105), e, in caso di fusione mediante costituzione di una nuova società, prevedono che le società partecipanti all’operazione “si estinguono” (art. 109).

 

Conseguenze sul piano pratico della teoria sostenuta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 30/07/21:

  • nel caso in cui la società incorporata o fusa sia proprietaria di beni immobili, assoggettabilità della società risultante dalla fusione alle formalità urbanistiche (ad es. L. 28 febbraio 1985 n. 47, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), agli adempimenti in materia di attestazione energetica (D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192) e in materia di sicurezza degli impianti all’interno degli edifici (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37);
  • assoggettabilità al fallimento della società incorporata o fusa: ai sensi dell’art. 10 L. Fall. possono fallire entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese; non viene pertanto coinvolta la società risultante dalla fusione, nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese della società fusa o incorporata;
  • interruzione del processo: in merito a tale effetto il legislatore con l’art. 2504-bisc. ha disposto la prosecuzione del processo con la società risultante dalla fusione, al fine di impedire l’effetto interruttivo del processo (che invece si produce nel caso di morte di una persona fisica), attesa l’esigenza di ragionevole durata del processo e l’assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte.

 

Con la teoria modificativa, invece, l’imputazione alla società incorporante dei rapporti giuridici facenti capo alle società fuse o a quella incorporata veniva qualificata come una mera conseguenza della modifica strutturale della società, alla stregua di una deliberazione di trasformazione o di un cambio di denominazione, e ciò comportava, per le società che detenessero immobili, la non assoggettabilità alle formalità urbanistiche (ad es. L. 28 febbraio 1985 n. 47, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), così come la non assoggettabilità agli adempimenti in materia di attestazione energetica (D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192) o in materia di sicurezza degli impianti all’interno degli edifici (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37).

Quanto alle procedure concorsuali, la società risultante dalla fusione, costituendo una continuazione soggettiva della società fusa o incorporata, implicava l’assoggettabilità alle procedure concorsuali della società risultante dalla fusione, indipendentemente dal tempo trascorso dalla “cancellazione” dal registro delle imprese della società incorporata o fusa.

 

 

Quanto alle volture catastali degli immobili della società incorporata o fusa, l’art. 1, co. 276, L. 24 dicembre 2007 n. 244 prescrive che sono soggetti all’obbligo della voltura catastale gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, che comportino qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.