Sent. Trib. Terni – Giudice Palmieri – Ordinanza di incompetenza del 06/07/2020 – RG n. 1713/2019
Divisione giudiziale dei beni ereditari – competenza Tribunale del luogo di apertura della successione ex art 456 c.c. – decesso del de cuius nel luogo deputato al domicilio sanitario temporaneo – domicilio temporaneo per assistenza sanitaria del de cuius diverso dal domicilio ex art. 43 codice civile – domicilio sanitario parificato alla dimora e non al domicilio ex art 43 c.c. – eccezione tempestiva del difetto di competenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale territorialmente competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c. – dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito del circondario in cui era sito il domicilio sanitario del de cuius a favore del Tribunale del luogo in cui era ancora fissato l’ultimo domicilio del de cuius.
La fattispecie:
- in data 15/06/2006 il Sig. XXXX decedeva in Calvi dell’Umbria (TR), ove si trovava presso l’abitazione della figlia per ragioni di cura dal 05/11/2005;
- la Sig.ra XXXX, figlia del de cuius, in relazione ai beni immobili ereditati dal padre, incardinava nei confronti del fratello, Sig. XXXX, procedimento di divisione giudiziale presso il Tribunale di Terni, allegando il certificato di morte del proprio padre, deceduto in Calvi dell’Umbria (TR), Comune posto nel circondario del Tribunale di Terni;
- parte convenuta eccepiva tempestivamente il difetto di competenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Rieti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c., che individuano la competenza con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva al momento della morte l’ultimo domicilio;
- il Giudice, con ordinanza del 06/07/2020, facendo riferimento la giurisprudenza di legittimità evidenziava come “La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita ai sensi degli artt. 22 cod. proc. civ. e 456 cod. civ., con riferimento al luogo in cui il “de cuius” aveva al momento della morte l’ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del medesimo in detto luogo” (così Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18560 del 02/08/2013), e, all’esito del deposito delle memorie 183, co. 6, c.p.c., dichiarava che i documenti prodotti dalla parte attrice per dimostrare che il padre avesse collocato il proprio ultimo domicilio in Calvi dell’Umbria non fossero “[…] idonei a provare che il de cuius avesse stabilito il proprio domicilio in Calvi dell’Umbria, risultando piuttosto che lo stesso si trovasse presso la figlia esclusivamente per ragioni di cura e salute della persona, e ciò anche in considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra il collocamento presso la nuova abitazione (secondo i documenti prodotti 5.11.2005) ed il decesso verificatosi in data 15 maggio 2006:
- che conseguentemente lo stesso, anche alla luce della copiosa documentazione di segno opposto prodotta da parte convenuta, abbia mantenuto in […] non solo la propria residenza ma anche il domicilio, nell’accezione più sopra specificata, avendo collocato in Calvi dell’Umbria esclusivamente la propria dimora” […]
P.Q.M.
Dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di Terni, essendo competente per la trattazione della causa il Tribunale di Rieti;
condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite […]
In virtù dell’Ordinanza del Tribunale di Terni, di cui si è riportato solo l’estratto che qui ci interessa, il Giudice ha operato una netta differenziazione tra domicilio c.d. sanitario, ossia il luogo in cui un soggetto si reca, o è costretto a recarsi e a trascorrere del tempo, per completare un ciclo, più o meno lungo, di cure, e domicilio giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 43 codice civile, ossia il centro di imputazione di interessi di una persona che ne determina anche il luogo in cui deve ricollegarsi, in caso di decesso, l’apertura della successione, con tutte le conseguenze giuridico-economiche che ne scaturiscono.
In primis, l’ultimo domicilio del defunto determina la competenza del Tribunale in caso di giudizi afferenti la divisione giudiziale dei beni ereditari, ma il luogo in cui debbono essere depositate la dichiarazione di successione ed effettuato il pagamento delle tasse ereditarie.
Il domicilio, come giuridicamente contemplato, ai sensi dell’art. 43 c.c., deve risultare dalla documentazione che riguarda il defunto e che spazia dal luogo della filiale in cui è stato acceso il conto corrente principalmente utilizzato dal de cuius, alle utenze intestate al defunto, al luogo in cui il defunto riceveva le comunicazioni postali rilevanti, nonché da tutta la documentazione che possa risultare utile a dimostrare che il domicilio effettivo, ai sensi dell’art 43 c.c., sia da rinvenire in un determinato Comune, di solito corrispondente al Comune in cui il soggetto ha la propria residenza (certificato storico di residenza), ma potrebbe anche non corrispondere con il luogo di residenza, tutto ciò prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del de cuius in un certo luogo, come sostenuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza 02.08.2013, n. 18560. Il luogo in cui si apre la successione, infatti, può non coincidere con quello in cui è avvenuta la morte.
Il luogo dell’ultimo domicilio del defunto, pertanto, non deve essere confuso con il luogo in cui avviene il decesso: per domicilio si intende il luogo in cui la persona aveva concentrato la generalità dei suoi interessi economici, morali, sociali e familiari.
La successione, ai sensi dell’art 456 c.c., si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, luogo in cui si eseguono le prime formalità e si compiono gli atti di accettazione dell’eredità.
Nel caso affrontato dall’ordinanza in esame il domicilio sanitario, luogo in cui è deceduto il de cuius, non è stato reputato corrispondente con il domicilio di cui ai sensi dell’art. 43 c.c., ma è stato parificato alla dimora temporanea, che non comporta alcun effetto giuridicamente rilevante in materia successoria.